La vicenda della presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e, oggi, il confronto apertosi attorno al futuro del porto di Catania mostrano con particolare evidenza una torsione dell’ordinamento portuale italiano che non può essere liquidata come fisiologia della discrezionalità politica. In entrambi i casi, la dinamica reale della scelta del vertice sembra spostare il baricentro dalla verifica della competenza specifica nel settore dei trasporti e della portualità alla ricerca di un equilibrio fiduciario tra partiti, correnti, governo nazionale e governo regionale.
L’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come risultante dalla riforma del 2016, richiede invece che il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale sia scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Non si tratta di un ornamento lessicale né di una clausola elastica disponibile a qualunque adattamento politico, ma di un limite sostanziale alla discrezionalità ministeriale, posto a tutela della qualità della governance di infrastrutture strategiche per il commercio, la logistica e la competitività del Paese.
Il significato della norma
La giurisprudenza amministrativa aveva chiarito con rara nettezza il senso di questa previsione già prima della riforma del 2016. La sentenza del Consiglio di Stato 26 settembre 2013, n. 4768, resa nel caso della nomina del presidente dell’Autorità Portuale di Cagliari, ha affermato che il requisito della qualificazione professionale non appartiene al mero merito dell’atto, ma integra un vero presupposto di legittimità del provvedimento di nomina.
In quella decisione, il giudice amministrativo ha escluso che la natura fiduciaria e di alta amministrazione dell’atto consenta di prescindere dal possesso di una competenza specifica, arrivando a parlare di “superlativa qualificazione” del nominato. La stessa linea interpretativa è stata poi ripresa anche in sede applicativa e para-istituzionale, dove si è osservato che la nozione di esperienza professionale richiesta dalla legge tende a escludere esperienze esclusivamente politiche o soltanto istituzionali, se non radicate in una concreta e specifica conoscenza del settore trasporti-portualità.
Per questa ragione, lo spirito della norma è chiaro: il legislatore ha voluto impedire che la guida delle AdSP diventasse l’oggetto di una distribuzione politica di posizioni apicali, richiedendo invece un profilo professionale omogeneo alla complessità tecnica, economica, regolatoria e organizzativa del sistema portuale. La nomina può essere discrezionale; non può essere arbitraria.
Palermo: il caso Tardino
La vicenda della nomina di Annalisa Tardino alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale costituisce, sotto questo profilo, un caso emblematico. Dopo la nomina a commissario straordinario nell’agosto 2025 e il successivo approdo alla presidenza nel marzo 2026, il tratto dominante dell’intera vicenda non è stato il confronto pubblico sulla sussistenza di una comprovata esperienza professionale nel settore dei trasporti e della portualità, ma il conflitto politico-istituzionale tra Ministero e Regione e, successivamente, la sua composizione per via politica.
La stessa contestazione iniziale della Regione Siciliana, per come ricostruita dalla stampa, investiva non soltanto il tema procedurale dell’intesa, ma anche la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore. Eppure la questione centrale, ossia se il curriculum della nominata integrasse davvero quel parametro di comprovata esperienza nei settori dell’economia dei trasporti e portuale imposto dall’art. 8, non è mai stata risolta in sede giurisdizionale con una pronuncia di merito, perché il conflitto è stato riassorbito dall’accordo politico maturato tra Ministero e Presidenza della Regione.
È proprio questo il punto più problematico. Quando una norma pone un requisito sostanziale, ma la sua verifica viene sostituita nella pratica da una negoziazione politica tra centri di potere, la legalità non viene formalmente negata: viene più sottilmente svuotata. Nel caso Tardino, la domanda giuridicamente decisiva non era se esistesse una convergenza politica sufficiente a chiudere il contenzioso, ma se l’esperienza maturata in sede politica e parlamentare fosse davvero equivalente alla competenza professionale specifica richiesta per governare una AdSP.
Il precedente del Consiglio di Stato del 2013 aveva già messo in guardia contro l’equazione semplificata tra attività politica e competenza portuale. Proprio per questo, la vicenda palermitana può essere letta come il caso in cui il requisito di legge, senza essere espressamente disapplicato, è stato piegato sino a perdere la propria forza selettiva.
Catania: la traslazione del problema
L’articolo odierno sulle pagine regionali di Repubblica sul porto di Catania consente di vedere che il caso Palermo non è stato un episodio isolato, ma l’espressione di una tendenza più ampia nella governance portuale siciliana. Il pezzo descrive infatti una partita tutta politica attorno al futuro della guida dell’Authority della Sicilia orientale, nella quale il nome di Mario La Rocca viene collocato dentro una trama di sponsor di partito, rivalità interne al centrodestra, tensioni dentro la Lega e riflessi sul bando per le infrastrutture del porto di Catania.
Anche qui il dato che colpisce non è soltanto il contenuto della contesa, ma la sua grammatica. La scelta del vertice dell’ente appare raccontata innanzitutto come effetto di mediazioni partitiche e di bilanciamenti politici, mentre la verifica della specifica competenza maturata nel settore dei trasporti, della logistica portuale o dell’amministrazione marittima resta sullo sfondo, quasi fosse un problema accessorio. L’unico elemento di esperienza settoriale noto riguarda un passato incarico nella portualità turistica in ambito regionale, ma si tratta di una competenza lontana nel tempo e non accompagnata, per quanto è dato sapere, da una continuità di presidio tecnico del settore portuale in senso stretto.
Il punto non è stabilire in astratto se un dirigente regionale di alto profilo sia o non sia in grado di amministrare efficacemente una AdSP. Il punto è un altro: la legge non richiede una generica rispettabilità amministrativa, ma una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Quando il dibattito pubblico e politico si organizza attorno al criterio della spendibilità politica del candidato, e solo in via secondaria attorno alla sua expertise settoriale, lo spirito della norma risulta ancora una volta umiliato.
Questa umiliazione è tanto più evidente se si considera che la governance delle AdSP non concerne funzioni simboliche o di rappresentanza, ma poteri incisivi di programmazione, pianificazione, concessione, organizzazione dei servizi portuali, coordinamento degli investimenti e gestione delle relazioni con operatori economici, amministrazioni e concessionari. Si tratta, dunque, di un ambito in cui il requisito professionale non è un di più reputazionale, ma un presidio funzionale di buon andamento e imparzialità.
Dalla discrezionalità all’elusione
L’elemento comune tra Palermo e Catania è che la discrezionalità politica, legittima in quanto tale, tende a espandersi fino a occupare quasi interamente il campo che la legge avrebbe voluto delimitare con il requisito tecnico-professionale. Non si è in presenza di una violazione frontale e rozza della norma, ma di qualcosa di più sofisticato: la sua progressiva elusione attraverso una prassi di nomina nella quale il criterio legale continua a essere proclamato, ma smette di essere realmente selettivo.
In questa prospettiva, Palermo rappresenta il caso in cui il controllo giurisdizionale potenzialmente più incisivo viene disinnescato dall’accordo politico sopravvenuto, mentre Catania mostra il momento anteriore e quasi genetico del medesimo fenomeno, cioè il modo in cui la discussione pubblica sulla nomina nasce già dentro un lessico di appartenenze, compensazioni e rapporti di forza. In entrambi i casi, la norma c’è ancora; ciò che arretra è la sua capacità conformativa.
È per questo che si può parlare, senza forzature retoriche, di umiliazione dello spirito della legge. La disposizione che pretende comprovata esperienza nel mondo dei trasporti e della portualità mirava a sottrarre la scelta dei presidenti delle AdSP alla pura disponibilità della politica. Se invece l’esperienza politica o il peso nell’equilibrio tra partiti diventano, nella pratica, i veri criteri determinanti, il requisito tecnico sopravvive solo come clausola di stile.
Una patologia di sistema
Le vicende di Palermo e Catania, lette insieme, restituiscono l’immagine di una patologia non episodica ma sistemica. La riforma del 2016 ha mantenuto il requisito sostanziale della qualificazione professionale, ma l’eliminazione di alcuni contrappesi procedurali e la debolezza dei controlli effettivi hanno finito per rendere quel requisito più vulnerabile alle logiche fiduciarie.
Il parere parlamentare non appare, nella prassi, un filtro realmente indipendente; la Regione può trasformare l’intesa in uno spazio di negoziazione politica; il giudice amministrativo interviene solo se il contenzioso regge sino al merito; e nel frattempo la scelta può consolidarsi sul piano istituzionale e mediatico. Ne deriva che la garanzia posta dalla legge tende a dipendere non da un meccanismo strutturale di verifica, ma dalla eventuale resistenza di attori politici o processuali contingenti.
Per restituire serietà al requisito legale servirebbero strumenti più robusti: pubblicazione integrale e comparata dei curricula, audizioni pubbliche dei candidati, motivazioni più stringenti sulla coerenza tra esperienza posseduta e funzioni da svolgere, e un controllo preventivo tecnico-indipendente sulla sussistenza dei requisiti normativi. In assenza di simili correttivi, il rischio è che la formula della “comprovata esperienza” resti nel testo della legge, ma venga neutralizzata nella pratica delle nomine.
Conclusione
Palermo e Catania non raccontano soltanto due storie locali. Raccontano, piuttosto, la crisi di credibilità di una regola che il legislatore aveva introdotto per difendere la competenza tecnica nella guida dei porti e che oggi appare esposta a una sistematica riduzione a formula vuota. Quando la politica non si limita a scegliere tra candidati tecnicamente qualificati, ma ridefinisce in concreto il significato stesso della qualificazione professionale fino a farlo coincidere con l’utilità fiduciaria del nominato, non si limita a interpretare la norma: la svilisce.

NICOLA ROMANA
Laureato in giurisprudenza, Dottore di ricerca in “La responsabilità per danni alla persona”. Dal 2001-2002 ad oggi, docente di discipline navigazionistiche e internazionalistiche, con particolare riferimento al diritto dei trasporti, presso le Facoltà di Economia, di Scienze della formazione e di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo. E' attualmente coordinatore di programmi comunitari Socrates-Erasmus per la mobilità studentesca e referente Erasmus.


