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IL VIZIETTO.

Mentre si sono attutiti, ma ancora non del tutto spenti, gli echi dello scandalo di Cannes, dopo l’archiviazione disposta qualche giorno fa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti dei funzionari regionali dell’Assessorato al Turismo coinvolti, scoppia un’altra polemica per il  concerto di Claudio Baglioni che si svolgerà a Lampedusa il 27 settembre prossimo e che, al lordo dell’IVA al 10%,  costerà alle casse comunali ben 711.393,44  euro.  

Come stabilito nella determinazione dirigenziale n. 739 del 5 agosto scorso, gli uffici del comune delle Pelagie hanno incaricato la società Friends and Partners, che rappresenta in esclusiva le prestazioni live del cantautore romano, della “produzione, organizzazione, promozione e realizzazione del concerto dell’artista Claudio Baglioni”, evento clou del progetto “L’isola, i giovani, il futuro” . Quest’ultimo, finanziato, come precisato dal sindaco (www.reportsicilia dell’8 settembre 2025), “senza un euro del Comune “ ma con risorse del governo nazionale (Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo, Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e regionali (Assessorato Turismo), costituisce “un contest-evento che ha la doppia finalità di rafforzare l’attrattività turistica delle Pelagie e motivare i giovani attraverso iniziative che ne rafforzino il senso di appartenenza al territorio e i valori della condivisione coesione e collaborazione” (Deliberazione n. 72 della Giunta Comunale del 2-6-2025). Una lodevole e ambiziosa iniziativa, che – lo osserviamo incidentalmente –  pur dovendosi realizzare nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, e per di più dichiarando scopi coincidenti con la struttura tematica di tale manifestazione, non risulta tra gli eventi che  faranno parte del programma agrigentino. 

Il costosissimo concerto di Baglioni, il cui ammontare è di poco sotto soglia rispetto al valore economico di riferimento europeo (750 mila euro) previsto dal Codice dei Contratti per gli appalti di servizi culturali ed eventi da aggiudicare con procedure semplificate,  rientra comunque a buon diritto tra i vari eventi musicali (concerto de Il Volo, concerto di Riccardo Muti e dell’Orchestra Cherubini di Ravenna) che hanno caratterizzato in questo anno molto speciale l’attività di promozione del territorio agrigentino. 

Ma l’aspetto che qui ci preme evidenziare nel caso di Lampedusa è che parliamo di un affidamento concluso utilizzando l’art. 76 del Codice dei Contratti Decr. Lgs. 36/2023 (che ricalca il precedente art. 63 del Decr. Legs. 50/2016), il quale, in alcune  fattispecie tassativamente elencate dalla norma, consente di assegnare appalti pubblici, per qualunque importo e dunque anche sopra soglia europea,  tramite una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, un meccanismo particolare con cui  l’amministrazione  tratta con un unico operatore economico.  E questa è esattamente la procedura seguita dall’Assessorato Regionale al Turismo nel famigerato affaire Cannes.   

Ricordiamo il fatto: un appalto di 3, 7 milioni di euro assegnato ad una società lussemburghese per un evento di promozione turistica che si sarebbe dovuto svolgere nel 2023 in occasione del Festival del Cinema di Cannes, e che fu annullato in autotutela dallo stesso Dipartimento al Turismo su input del Presidente della Regione Siciliana perché nel caso specifico l’utilizzazione dell’art. 76 del Codice dei Contratti sarebbe risultata, ad un approfondimento ispettivo, “asseritamente sprovvista dei presupposti legittimanti la procedura prevista”(DDG n. 10 del 12 gennaio 2023 del Dipartimento al Turismo). Le conclusioni dell’amministrazione furono inoltre confermate dalla pronuncia della Seconda Sezione del TAR Sicilia-Palermo (n. 739 del 9 marzo 2023) in quanto la società affidataria dell’appalto non era risultata “titolare di diritti in esclusiva”, che costituiscono uno dei “presupposti giustificativi dell’aggiudicazione senza bando”.

E qui occorre una breve precisazione tecnica. L’art. 76, infatti, per la sua natura derogatoria al principio generale della pubblicità e concorrenzialità negli appalti pubblici, a  maggior ragione in quanto applicata ad importi talora assai considerevoli, è una norma “eccezionale” che può essere utilizzata soltanto nei casi espressamente previsti. Tra questi di rilievo per il nostro discorso è il comma 2, secondo il quale : “Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una procedura negoziata  senza pubblicazione di bando di gara nei seguenti casi:

a) (…)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

(…)”.

Per Cannes l’aggiudicazione alla società lussemburghese si era basata sul riconoscimento di “profili di esclusività commerciale ” dell’evento annuale “Woman and Cinema” svolto nella città francese (DDG 3765 del 20-12-2022, Dipartimento Turismo), successivamente ritenuti non comprovati dalla stessa amministrazione regionale (annullamento in autotutela) e dalla citata sentenza del TAR. 

Per Lampedusa, come si legge nella determina comunale del 5 agosto, “avendo individuato un artista di chiara fama si è in presenza di una fattispecie in cui la procedura concorrenziale non è in astratto configurabile”, giacché il ricorso alla procedura negoziata senza bando “può essere utilizzata solo quando un unico operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere ed il valore unico dell’opera d’arte (Parere ANAC  23 /2025; v. anche Consiglio di Stato , sentenza n. 6324/2022), o della “rappresentazione artistica unica” di cui parla la norma. 

In parole povere, solo Baglioni può fare il concerto live di Baglioni e perciò soltanto alla società che lo rappresenta può essere attribuito l’incarico. Tutto a posto, dunque?

Mica tanto. L’infungibilità, il termine giuridico con il quale viene definita “l’unicità” dell’opera (o del prodotto) che da sola giustifica una procedura “eccezionale” nella disciplina degli appalti pubblici, individua un concetto scivoloso, specie se non applicato a prodotti caratterizzati dall’esclusività di un brevetto industriale o da specifiche prerogative d’uso , come può accadere ad esempio nell’ambito delle forniture sanitarie o di quelle informatiche, oggetto a loro volta di un’articolata e molto variegata giurisprudenza di merito. 

Ma nel caso della rappresentazione artistica il parametro dell’unicità non può però essere considerato solo con riferimento all’opera e al suo autore, di fatto coincidenti nell’identità dell’artista, bensì va valutato in rapporto all’interesse  pubblico che deve essere soddisfatto e che può esserlo solo ricorrendo a tale specifica procedura: come chiariscono le linee guida dell’ANAC (n. 8, determina 950/2017)  “un bene o un servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno” dell’Amministrazione pubblica. 

Quindi, in pratica: per quale ragione soltanto il concerto di Claudio Baglioni  – e non, puta caso, quello eseguito da Il Volo, o dall’Orchestra della Scala di Milano oppure da Elisa o dai Coldplay-  soddisfa il bisogno del Comune di Lampedusa di “rafforzare l’attrattività turistica delle Pelagie e motivare i giovani attraverso iniziative che ne rafforzino il senso di appartenenza al territorio e i valori della condivisione coesione e collaborazione”? Ancora, in che modo (amministrativamente parlando) è stato “individuato un artista di chiara fama” come Baglioni, al netto di tutte le possibili svariate alternative? E infine, in che senso può essere considerato “unicoun concerto che rappresenta l’anticipazione della lunga tournée che impegnerà Baglioni nel 2026 in varie località italiane, celebrando i 40 anni “dell’album-capolavoro La vita è adesso”?

In effetti, come si evince scorrendo la letteratura di settore, il “presupposto legittimante” dell’infungibilità è un argomento da maneggiare con molta cura. 

Le stesse linee guida Anac e vari pronunciamenti della giurisprudenza  amministrativa suggeriscono alle stazioni appaltanti, su cui grava l’onere di motivare la necessità di ricorrere a procedure che sfuggono al regime ordinario degli appalti pubblici, di effettuare consultazioni preliminari di mercato (art. 76 comma 1 e art. 77 del Codice dei Contratti) affinché “l’accertamento dell’infungibilità” avvenga in maniera oggettiva, poiché “Il sistema delineato dall’art. 76 (…) rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che, preliminarmente, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.” (TAR Napoli, sentenza n. 6426 del 22.11.2024). 

Per il momento possiamo solo augurarci che l’abitudine -ricorrente- a servirsi di procedure di appalto straordinarie non configuri il “vizietto” amministrativo di abusare di una norma che consente di aggirare le modalità concorrenziali e trasparenti del confronto pubblico, come più volte stigmatizzato dalla magistratura e dalla Corte dei Conti. E a proposito di Cannes ricordiamo ad esempio che, chiusa la vicenda penale, con un esito atteso poiché l’annullamento dell’incarico alla società affidataria aveva già eliminato in radice l’ipotesi che si potesse concretizzare un eventuale reato ( www.blogsicilia  del 5 settembre 2025), restano tuttora in piedi  gli approfondimenti delle indagini contabili, e vedremo se e a quali conclusioni porteranno. 

Ma in questo quadro, mentre alcuni a Lampedusa già si chiedono se fosse proprio indispensabile utilizzare tanti soldi pubblici per un concerto piuttosto che per le varie emergenze della comunità isolana, arriva come una boutade beffarda la pubblicità dell’evento che annuncia come il concerto del 27 settembre, che si terrà nella suggestiva cornice della spiaggia della Guitgia, sarà gratuito.

GRATIS, CIOE’ SENZA BIGLIETTI DI INGRESSO, ma al prezzo dei 711.393,44 euro già IMPEGNATI DAL COMUNE…

E così, riflettendo sulla cronaca di questi ultimi giorni, ci viene da pensare a Giorgio Armani, che donò a Pantelleria la TAC dell’ospedale e 500 mila euro per il ripristino ambientale dopo il disastroso incendio del 2022, un contributo generoso a una comunità realmente amata  per una scelta importante della vita.

Evidentemente c’è artista e artista, c’è isola e isola.  

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Caterina Greco, archeologa.
Ha diretto il Museo Salinas di Palermo, il Parco di Selinunte, il Centro Regionale del Catalogo, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento. Ha operato anche nello Stato come Soprintendente Archeologo della Calabria e della Basilicata.

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