In occasione dell’adunanza del 4 settembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci di una riforma preordinata alla rimodulazione del sistema formativo e ordinistico delle professioni sanitarie, prevedendo altresì l’introduzione di uno “scudo penale condizionato”, che limita la punibilità penale di medici e sanitari in ipotesi di colpa lieve nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche- assistenziali adeguate al caso concreto.
La questione, originariamente posta in sede di conversione del DL 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia) a tutela dei sanitari impegnati per il contenmimento del SARS- Cov 19, è stata più volte differita nell’auspicio che i tempi fossero maturi per approvare una riforma che, nel rispetto delle istanze risarcitorie da malasanità, affrontabili mediante gli strumenti del diritto civile e delle assicurazioni e la massimizzazione degli istituti deflattivi del contenzioso giudiziario, esalti il ruolo nevralgico e la dignità del medico e dell’operatore sanitario, relegandone le condotte penalmente rilevanti ai soli ambiti connotati da colpa grave ed inescusabile.
Sul punto, la proposta di riforma prevede, all’art. 7, la modifica dell’art. 590-sexies c.p. nei termini che seguono il sanitario che commette reati di lesioni o omicidio colposo nell’esercizio della propria attività è punibile solo per colpa grave, a condizione che abbia seguito linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto, nonché l’introduzione del nuovo articolo 590-septies che prevede come nell’accertamento della colpa o del suo grado i giudici tengano conto di una serie di fattori di contesto. In particolare, la scarsità di risorse umane e materiali, le carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario, la complessità delle patologie, la mancanza di conoscenze scientifiche consolidate o di terapie adeguate, nonché la specifica posizione del professionista in contesti multidisciplinari e le condizioni di urgenza o emergenza.
Tale tema, di rilevanza nazionale e con ripercussioni di carattere politico- sociale, nonostante sia di assoluta attualità, è stato trascurato per anni dalla politica e dal Legislatore, determinando insicurezza e sfiducia nella classe medico- sanitaria, che per spirito di autoprotezione, nel tempo, ha adottato sistemi di difesa sia sotto il profilo dell’impegno professionale che di ricorso strumentale ad accertamenti preventivi, spesso non previsti né necessari, con costi, non soltanto economici, che si ripercuotono in maniera incisiva a danno della collettività.
La presente riforma, che viene annunciata come risolutiva, dovrà essere ancora esitata in sede parlamentare, con il rischio che possa incagliarsi e fallire.
E’ auspicio generale, non soltanto degli addetti ai lavori, che ciò non accada!
Diversamente, rappresenterebbe l’ennesimo fallimento addebitabile esclusivamente alla politica, incapace di portare a termine un intervento concreto che attenui, quanto meno, lo stato di grave crisi in cui versa la gestione della salute pubblica.

Salvino Pantuso
Avvocato penalista, cassazionista. E' stato Sindaco di Monreale.


